(massima n. 1)
Ai fini della valutazione del pericolo di fuga in tema di convalida dell'arresto a fini estradizionali è irrilevante che l'estradando si trovi in stato di detenzione nel territorio nazionale perché sottoposto a procedimento penale pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, sia perché opera il criterio generale secondo cui lo « status detentionis» non è ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall'art. 274 c.p.p., sia perché è sottratta alla disponibilità del giudice che adotta la misura la cessazione della detenzione ad altro titolo, la quale può essere determinata dalla richiesta dello stesso estradando alla cui eventuale dichiarazione di volontà in senso contrario non può essere attribuito alcun valore.