(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana non può sostituirsi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, al fine di stabilire se la pena per la quale è domandata l'estradizione risulti già interamente scontata secondo la legislazione dello Stato richiedente, laddove debbano essere effettuate complesse valutazioni giuridiche in tema di esecuzione della pena, di computo della pena espiata e di concessione o meno di benefici incidenti sulla durata e sulla qualità della pena stessa. (Mass. redaz.).