(massima n. 1)
L'art. 18, comma 1 lett. r) della legge 22 aprile 2005, n. 69, secondo il quale la corte d'appello rifiuta la consegna «se il mandato di arresto europeo č stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertą personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte d'appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno», non impone sempre e comunque alla Corte d'appello una decisione di rifiuto della consegna del cittadino italiano sol che vi sia una richiesta di espiare la pena in Italia, ma attribuisce invece alla Corte d'appello un ambito di valutazione circa la concreta possibilitą di espiazione della pena in Italia. Se da un lato, nulla vieta che il procedimento finalizzato alla decisione sulla richiesta di consegna (art. 17) e il procedimento finalizzato alla definizione del luogo di espiazione della pena (art. 18, lett. r) confluiscano in un'unica rapida procedura, č possibile, nel caso in cui siano le condizioni per una trattazione unitaria che la decisione in ordine al luogo di espiazione della pena possa essere rimandata alla fase tipica dell'esecuzione della pena. (Mass. redaz.).