(massima n. 2)
In tema di ammissione al passivo in una procedura di amministrazione straordinaria, il principio di infrazionabilità del credito, secondo cui un credito, per poter essere insinuato in via tardiva, deve essere diverso per "petitum" e "causa petendi" da quello fatto valere in via tempestiva, non può essere interpretato in maniera formalistica, così da determinare la preclusione di qualsiasi domanda che, pur trovando la propria fonte nel medesimo fatto storico dal quale è sorto il credito già ammesso in sede di verifica, sia fondata su un titolo diverso, integrante una nuova fattispecie giuridica sostanziale, alla quale si ricolleghi un diverso tema di indagine e di decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, pur correggendone la motivazione, la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di ammissione tardiva di un credito vantato - verso la società appaltatrice insolvente - a titolo di risarcimento del danno conseguente alla rescissione di un contratto di appalto pubblico, riconoscendo la diversità di titolo rispetto al credito restitutorio, facente capo allo stesso appaltante e già ammesso in via tempestiva, a seguito della menzionata rescissione, operata unilateralmente dalla committente ex art. 340 della legge n. 2248 del 1865, All. F).