(massima n. 1)
In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Pertanto, l'inosservanza di tale onere - rientrante nella gestione fallimentare - trasferisce al curatore l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà della società fallita (ma dei quali la curatela ha la disponibilità) finché la predetta annotazione non venga eseguita, atteso che, ai sensi dell'art. 5, commi trentunesimo ss., del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53), il tributo in esame è dovuto per il solo fatto e finché il veicolo risulti iscritto presso il Pra, e che, in base all'art. 19 del D.L. medesimo, la perdita di possesso del veicolo per fatto del terzo, o la sua indisponibilità in conseguenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria o della P.A., fanno venir meno l'obbligo di pagamento per i periodi d'imposta successivi alla data di annotazione di tale evento.