(massima n. 1)
Non va pronunciata condanna alle spese del ricorrente il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi, allorché gli giovi l'accoglimento dell'impugnazione del procuratore generale. (Fattispecie relativa alla nozione di «pena detentiva inflitta» ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, che il giudice di merito aveva ritenuto equivalente alla «pena inflitta in sentenza» e non alla «pena residua da espiare»).