(massima n. 1)
In caso di sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione, in difetto di una sostanziale soccombenza del ricorrente, al quale nessun addebito può muoversi per il successivo venir meno dell'interesse, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza).