(massima n. 1)
È inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero che lamenti l'omessa statuizione della sentenza di condanna in ordine alla rifusione delle spese processuali alla parte civile costituita, pur in presenza di una condanna al risarcimento dei danni in favore di essa. E invero, il pubblico ministero, siccome estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra il soggetto danneggiato dal reato e l'imputato e, come tale, indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria, non appare legittimato a impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, così surrogandosi all'inerzia di quest'ultima la quale, rimanendo acquiescente alla decisione a sè pregiudizievole, ha invece consentito il formarsi del giudicato sul punto. (Fattispecie relativa a omessa impugnazione di un comune, costituito parte civile, sul punto relativo alle spese processuali).