(massima n. 1)
In tema di omessa condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, il pubblico ministero, estraneo al rapporto civilistico incidentalmente instauratosi nel procedimento penale, è, come tale, indifferente alle questioni ed ai profili propri dell'azione risarcitoria civile, ancorché spiegata nel procedimento penale, e, quindi, anche ai profili di soccombenza propri dell'azione civile; non è, perciò, legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, né a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sè pregiudizievole, così consentendo il formarsi del giudicato sul punto.