(massima n. 1)
La disposizione che esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minore d'età al momento del fatto contestato, pur testualmente dettata per il caso di «sentenza di condanna» (art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272), si applica analogicamente al procedimento incidentale di riesame, ove la condanna al pagamento delle spese processuali non può essere deliberata neppure in caso di rigetto del ricorso.