(massima n. 1)
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, č legittima la condanna dell'imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilitą dell'impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all'art. 592 cod. proc. pen. - per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta č condannata alle spese del procedimento - non prevede al riguardo alcuna eccezione; d'altro canto, l'art. 67 della legge n. 69 del 2009 - abrogando il vincolo di solidarietą tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. - ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese.