(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, l'acquiescenza è istituto di carattere generale che — pur occupandosene il codice di procedura penale a proposito del pubblico ministero — deve essere esteso anche alle parti private, per il carattere disponibile del diritto di impugnazione. La formale dichiarazione dell'imputato che «rinuncia ai termini di legge» avverso la sentenza di appello e richiede che la stessa «passi in giudicato» integra acquiescenza, che produce l'estinzione del diritto di impugnazione con effetto immediato e definitivo, sicché è inammissibile l'impugnazione eventualmente proposta dal difensore.