(massima n. 1)
L'appello proposto dal procuratore generale presso la corte di appello avverso una sentenza pretorile, pervenuto nella cancelleria della pretura dopo il termine di legge va dichiarato inammissibile né può rilevare il tempestivo deposito dell'impugnazione nell'ufficio affari penali della procura generale della Corte suddetta: invero esso non equivale alla spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale ed il principio dettato dall'art. 583 comma secondo c.p.p. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, trattandosi di un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 c.p.p. secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.