(massima n. 1)
In tema di impugnazione di provvedimenti cautelari, č luogo Ģdiversoģ, ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p.p. (la cui applicazione č consentita dal combinato disposto degli artt. 309 comma 4 e 310 comma 2 stesso codice), il centro abitato nel quale č attiva una sezione distaccata della pretura, anche se la localitā nella quale č insediato il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato si trovi nella stessa cittā che ospita la pretura circondariale dalla quale la sezione distaccata dipende.