(massima n. 1)
È ammissibile l'atto di impugnazione presentato da persona, identificata dal pubblico ufficiale ricevente, munita di incarico conferito oralmente (nella specie, la Corte ha ritenuto regolarmente presentata la richiesta di riesame avverso la misura cautelare personale, depositata dal sostituto processuale in assenza di una delega formale).