(massima n. 1)
In materia di riesame delle misure cautelari, la facoltà eccezionale concessa alle parti private di presentare l'atto d'impugnazione nella cancelleria della pretura del luogo ove esse si trovano può essere esercitata anche nel caso in cui tale luogo — diverso dalla sede del tribunale distrettuale — sia quello in cui venne emesso il provvedimento impugnato (nella specie, dal Gip presso il tribunale), atteso che l'inciso, contenuto nell'art. 582 cpv. c.p.p., «se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento» va inteso, in una lettura coordinata con il comma primo ed ispirata al principio del favor impugnationis, come diversità rispetto al luogo in cui l'impugnazione va presentata secondo la regola propria, il quale coincide, con le impugnazioni ordinarie, con quello della cancelleria che ha emesso il provvedimento impugnato mentre per il riesame delle misure cautelari personali con quello della cancelleria del giudice ad quem, cioè del tribunale distrettuale del riesame.