(massima n. 1)
È inammissibile, per violazione dell'art. 582, comma primo, c.p.p., l'impugnazione del pubblico ministero non depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ma inoltrata direttamente al giudice della impugnazione. (Fattispecie di ricorso per cassazione trasmesso direttamente dal pubblico ministero alla Suprema Corte).