(massima n. 1)
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilitą, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), c.p.p. Ne consegue che costituiscono punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione, la questione relativa all'adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilitą dell'aggravante dell'ingente quantitą di sostanza stupefacente "ex "art. 80, comma secondo, del D.P.R. n. 309/1990, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede di gravame.