(massima n. 1)
Nel caso di soggetti che abbiano raggiunto la maggiore etā, la capacitā di intendere e di volere, siccome connaturale, secondo l'id quod plerumque accidit, a ciascun essere umano, č da considerare presunta, salvo che sussistano specifici e concreti elementi atti a far ragionevolmente ritenere che, nella singola fattispecie, detta presunzione possa essere superata da risultanze di segno contrario. In tema di omicidio, tuttavia, la sussistenza di siffatti elementi non č automaticamente riconoscibile per il solo fatto che il delitto sia caratterizzato da particolare efferatezza e brutalitā, ovvero sia riconducibile ad una causale che appaia inadeguata. Tali caratteristiche, infatti, ben possono rapportarsi ad un'indole particolarmente crudele e malvagia del colpevole, o ad una sua peculiare reattivitā, senza alcuna implicazione di natura psicopatologica, tanto č vero che il legislatore ne ha previsto l'inquadrabilitā fra le circostanze aggravanti (art. 61, nn. 1 e 4, c.p.).