(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 575 del codice penale, perché possa parlarsi di tentativo di omicidio, è indispensabile che l'azione teleologicamente orientata a cagionare la morte sia obiettivamente idonea a provocare l'evento, a mettere cioè in pericolo il bene giuridico tutelato (che è la vita, e non soltanto l'incolumità fisica), ma sia altresì «diretta in modo non equivoco» a provocare il detto evento. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha ritenuto che, sulla base della motivazione adottata dai giudici dei due gradi del merito, l'idoneità dell'azione e l'univocità della sua direzione teleologica erano affermate solo in astratto, sulla base, di una generica idoneità dell'investimento di un ciclista da parte di un'autovettura a cagionare la morte dell'investito; che, per quanto attiene al requisito della inequivocità della direzione teleologica della volontà dell'agente, questa veniva affermata in modo del tutto apodittico, dovendosi ritenere del tutto insufficiente il richiamo alla semplice previsione da parte dell'investitore delle possibili conseguenze dell'urto in relazione alla sopravvivenza della vittima, posto che il giudice mostrava di prescindere da tutti gli elementi di fatto (velocità dei due veicoli, presenza eventuale di ostacoli lungo la traiettoria, violenza dell'urto, possibilità di arrotamento dell'investito) dai quali poteva trarsi, un attendibile giudizio circa l'inequivocità dell'azione e circa la direzione teleologica della volontà dell'agente).