(massima n. 1)
Nell'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio in relazione alla pendenza di controversia prevista dall'art. 295 c.p.c. dinanzi allo stesso o ad altro giudice, qualora la suddetta controversia sia venuta ad estinguersi, la riassunzione del giudizio sospeso, in mancanza di contestuale fissazione dell'udienza di prosecuzione, deve avvenire ex art. 297 c.p.c. nel termine perentorio di sei mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'estinzione, ovvero, se questa sia dichiarata con ordinanza, dal momento in cui la stessa non è più soggetta al reclamo ex artt. 308 e 178 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio sospeso può a sua volta estinguersi solo se non sia stato riassunto nel predetto termine e che fino alla scadenza di questo non corre, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. la prescrizione del diritto fatto valere nel giudizio stesso.