(massima n. 1)
Qualora un giudizio sia stato sospeso, in attesa della definizione di altra controversia, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio deve essere riassunto, in base alla previsione dell'art. 297 dello stesso codice, entro il termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante. Pertanto, qualora detto passaggio in giudicato sia conseguenza di una pronuncia della Corte di cassazione, il termine decorre dalla data in cui le parti hanno conoscenza di tale pronuncia, senza che il termine stesso sia sospeso dalla pendenza del termine per proporre, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., ricorso per revocazione avverso la sentenza della Cassazione o dalla proposizione del ricorso medesimo.