(massima n. 1)
Ai fini della tempestiva prosecuzione del processo, sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimitą costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, il termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale - che integra un idoneo sistema di pubblicitą legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale - e non dalla notificazione operata dalla parte interessata alle controparti a fini sollecitatori, dovendosi ritenere, da un lato, che la sospensione cosģ effettuata vada ricondotta all'art. 296 c.p.c., con necessitą di provvedere agli adempimenti per la prosecuzione del processo nei modi e termini previsti dall'art. 297 c.p.c., e, dall'altro, che un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontą delle parti non sia compatibile con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., in quanto suscettibile di provocare una quiescenza "sine die" del processo.