(massima n. 1)
L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui č sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alle parti costituite e non anche al contumace, non rientrando tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c. per i quali č prescritta la notificazione al contumace.