(massima n. 1)
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 292 c.p.c. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica al contumace dell'ordinanza ammissiva di prova testimoniale, perché dall'espletamento di essa — assunta e valutata dal giudice — non gli deriva nessuna automatica conseguenza negativa, a differenza invece del tacito riconoscimento della scrittura privata disposto dall'art. 215 n. 1 c.p.c. e che ha costituito il fondamento della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. 28 novembre 1986, n. 250 e 6 giugno 1989, n. 317) dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la notifica al contumace degli atti in cui la scrittura privata veniva indicata, ovvero del verbale di udienza attestante la produzione di essa.