(massima n. 1)
La fissazione di una udienza successiva a quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio costituisce esplicazione di un potere dell'ufficio ed č onere del convenuto, che deve costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, indicata nell'atto di citazione, accertarsi della sorte della causa, non essendo dovuta al convenuto non costituito in giudizio alcuna comunicazione.