(massima n. 1)
L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio ex art. 117 c.p.c. non rientra fra gli atti, tassativamente indicati, per i quali l'art. 292, comma primo c.p.c. prescrive la notificazione personale al contumace, con la conseguenza che la mancata notizia del provvedimento del giudice non determina violazione del principio del contraddittorio imposto dall'art. 101 c.p.c. nei confronti della parte rimasta contumace.