(massima n. 1)
Il provvedimento di integrazione del contraddittorio non rientrando nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'articolo 292 c.p.c., per i quali č prescritta la notificazione al contumace, non deve essere a quest'ultimo notificato. (Fattispecie in tema di procedimento ex art. 11 e 319/80).