(massima n. 1)
L'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, ematologica) non ampia l'oggetto del giudizio e, pertanto, non deve essere notificata alla parte contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., sussistendo esclusivamente l'obbligo per l'ausiliare di dare comunicazione anche alla parte non costituita dell'inizio delle operazioni peritali, ai sensi degli artt. 260 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c..