(massima n. 1)
Ai fini della trascrizione della domanda giudiziale, l'art. 2658 c.c. richiede la presentazione di copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notificazione alla controparte, dalla quale può prescindersi soltanto per quelle domande la cui presentazione è ammessa mediante comparsa depositata in udienza. Ne consegue che, sussistendo, nel caso di contumacia di una delle parti, l'obbligo di notificazione della comparsa di intervento — giacché il contumace deve essere informato della presenza nel processo di una nuova parte, anche se questa non propone domanda autonoma e si limita ad associarsi a quelle proposte da altre parti — deve negarsi validità alla trascrizione della domanda contenuta nella comparsa stessa che non sia stata notificata al contumace.