(massima n. 1)
Nel caso di contumacia del convenuto, affinché la scrittura privata prodotta dall'attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta ai sensi dell'art. 215, n. 1 c.p.c., č necessario che la scrittura sia indicata nell'atto di citazione e prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio dell'attore, ovvero, se prodotta successivamente, sia notificato, al contumace, il verbale contenente la menzione della produzione della scrittura.