(massima n. 1)
In caso di proposizione di domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado, la parte costituita che su di essa abbia accettato il contraddittorio non č legittimata a far valere la nullitā dipendente dalla sua mancata notificazione a parte contumace. (Nella specie la nullitā č stata fatta valere in sede di impugnazione dalla parte giā costituita in primo grado, mentre l'altra parte, come rilevato dalla Suprema Corte, aveva fatto passare in giudicato, non impugnandola, la sentenza di primo grado, con la quale ai due convenuti, in accoglimento della domanda nuova di carattere possessorio proposta con mutatio libelli in sostituzione di una precedente domanda petitoria era stato ordinato l'Ģarretramentoģ di una costruzione da loro eseguita in violazione di una veduta il cui possesso era esercitato dagli attori).