(massima n. 1)
Al fine della valida introduzione nei confronti della parte contumace, di una domanda nuova (o riconvenzionale), che tragga titolo dal medesimo fatto posto a fondamento della domanda principale, non č necessario ricorrere ad un'autonoma citazione, ripetendo la vocatio in ius ma, a norma dell'art 292 primo comma cod proc. civ., č sufficiente notificare la comparsa contenente detta domanda al contumace medesimo, il quale ha l'onere di accertare l'udienza di rinvio senza ulteriori comunicazioni, che sono dovute solo per gli atti tassativamente indicati dal citato art. 292 c.p.c.