(massima n. 1)
Anche al fine della ritualitā e tempestivitā dell'opposizione del creditore dissenziente avverso l'omologazione del concordato preventivo, qualora il giudice istruttore, avvalendosi del disposto dell'art. 291 primo comma c.p.c., disponga la rinnovazione della notificazione affetta da nullitā, la nuova notificazione, se eseguita nel termine all'uopo fissato, vale ad impedire ogni decadenza, e si risolve quindi in una sostanziale sanatoria ex tunc della prima.