(massima n. 1)
Ai fini del decorso del termine per l'impugnazione avverso la sentenza nella parte in cui sia stato accertato il diritto di rappresentanza processuale dell'ente costituito in giudizio, non può tenersi conto della notifica effettuata direttamente alla detta parte, anziché al procuratore costituito; in tale ipotesi non trova infatti applicazione la regola dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui la sentenza deve essere notificata alla parte contumace personalmente), atteso che tale norma presuppone una situazione pacifica di contumacia o di nullità della costituzione in giudizio, e non è riferibile ai casi in cui la validità e l'efficacia della costituzione stessa siano oggetto di contestazione.