(massima n. 2)
L'art. 292 comma 1, nel disporre che l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio deve essere notificata «personalmente» al contumace, non esige la consegna dell'atto a mani proprie, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., restando la notificazione eseguibile anche con le modalità di cui agli artt. 139 e ss. c.p.c., ove ne ricorrano i relativi presupposti.