(massima n. 1)
Ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e specificamente l'idoneitą offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profonditą della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto "animus necandi".