(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della provocazione in un delitto omicidiario, per stabilire l'adeguatezza psicologica della condotta all'afflizione determinata nell'agente dall'altrui comportamento, il giudice di merito non puņ limitare l'esame alla condotta ultima della persona oggetto dell'azione delittuosa, ma deve considerare tutta la serie di atti contrari a norme giuridiche o a regole di primaria convivenza che si siano succeduti nel tempo ad accertare se questi siano stati idonei, sul piano causale, a potenziare «per accumulo» la carica afflittiva di ingiusta lesione dei diritti dell'offeso e ad assumere rilevanza nel rapporto causale offesa-reazione.