(massima n. 1)
La validitą del testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 c.c., esige l'autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera pure di altra persona (ancorché si tratti di mero aiuto o guida della mano, per sopperire alla carenza d'istruzione od allo stato di salute del testatore).