(massima n. 1)
L'art. 291, primo comma, c.p.c. autorizza il giudice a disporre la rinnovazione della notifica della citazione quando il convenuto non si sia costituito in giudizio ed esista un vizio che importi nullitą della notifica della citazione. Ne consegue che la possibilitą che il convenuto non abbia avuto conoscenza della citazione o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore (cosģ come invece disposto con norma di carattere eccezionale dall'art. 663, primo comma, c.p.c.) non legittima la rinnovazione della citazione.