(massima n. 1)
La nullitā della notificazione della citazione č sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione della parte in giudizio o dalla sua rinnovazione, disposta ex art. 291 c.p.c., ma non dalla conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario, desunta dal luogo della notificazione, diverso da quelli indicati dal codice di procedura, e dai rapporti intercorrenti tra consegnatario della copia notificata e destinatario. (Nel caso di specie la notificazione č stata effettuata nello studio professionale del coniuge convivente e la copia č stata consegnata al cognato della persona citata in giudizio).