(massima n. 1)
Il principio secondo il quale la notificazione di un atto di impugnazione a pił parti eseguita mediante consegna, all'unico difensore, di un numero di copie non corrispondente a quello delle parti medesime č da ritenersi (non inesistente ma) nulla, e, come tale, sanabile all'esito dell'esecuzione, da parte del notificante, dell'ordine di rinnovazione impartito dal giudice, anche di legittimitą, trova un limite nell'ipotesi in cui tale ordine rimanga ineseguito, dovendosi, in tal caso, procedere a declaratoria di inammissibilitą dell'impugnazione stessa (nella specie, del ricorso per cassazione), attesa la perentorietą (art. 291 c.p.c.) del termine assegnato per la rinnovazione, e la conseguente improrogabilitą (art. 153 stesso codice) e non rinnovabilitą di tale termine.