(massima n. 1)
Se la volontà dell'agente diretta in modo non equivoco a cagionare la morte si è manifestata con mezzi e modalità idonei a realizzarla, nessun rilievo può avere ai fini dell'esclusione del dolo o agli effetti della desistenza volontaria la mancata reiterazione dei colpi o il pentimento e la fuga, trattandosi di attività successiva all'esecuzione del reato, eventualmente rilevante ad altri fini.