(massima n. 1)
La volontą omicida deve essere desunta essenzialmente dalle modalitą dell'azione criminosa, ma quando queste non siano univoche si impone, sussidiariamente, la ricerca della causale, in relazione alla personalitą dei protagonisti della vicenda e agli stimoli che ne hanno determinato la reazione, con applicazione del principio del favor rei nell'ipotesi di persistenza del dubbio.