(massima n. 1)
In tema di prova della volontà omicida, quando gli atti già compiuti siano di per sé rivelatori in modo inequivoco dell'animus necandi, non può attribuirsi alcun rilievo, ai fini dell'esclusione dell'intento omicida, al comportamento successivo dimostrato dall'agente, che, placata la sua furia omicida, tenti in qualche modo di ovviarne o attenuarne le conseguenze.