(massima n. 1)
L'accertamento della volontā omicida č affidato, in mancanza di confessione, ad elementi di natura oggettiva, dovendosi tener conto del mezzo usato, della distanza, del numero dei colpi esplosi, della vitalitā delle parti del corpo attinte, ecc. (Nella specie, nonostante l'esplosione d'un solo colpo, si č egualmente ritenuta sussistente la volontā omicida sul presupposto che il delitto era stato determinato da dolo d'impeto).