(massima n. 1)
In tema di omicidio volontario, ai fini dell'accertamento del dolo, valore significante deve attribuirsi alle circostanze oggettive che accompagnano la condotta, alle modalitą di esse, alla natura del mezzo usato, alle parti del corpo attinte dall'attivitą aggressiva del colpevole, alla eventuale reiterazione dei colpi ed alla assenza di elementi di segno contrario. Ne consegue che risponde del delitto in esame colui che punti il fucile contro il corpo della vittima; prima di sparare disinneschi la sicura; esploda il colpo da distanza non superiore a tre metri; attinga l'emitorace sinistro, zona cardiaca, della vittima, in quanto mostra di aver agito coscientemente e volontariamente con l'intenzione di uccidere, ossia egli abbia preveduto e voluto l'evento letale quale conseguenza della sua condotta.