(massima n. 1)
A differenza della mancata trasmissione al giudice dei decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni, la mancata trasmissione dei verbali di esecuzione delle relative operazioni non dà luogo ad inutilizzabilità dei risultati, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., sempre che — dovendosi pur sempre consentire la verifica della regolarità delle suddette operazioni — dalle trascrizioni sommarie o appunti riassuntivi siano comunque rilevabili la data, l'ora, il luogo della loro effettuazione e l'identità dell'agente che vi ha proceduto.