(massima n. 1)
Sono inutilizzabili, anche ai fini cautelari, i risultati di intercettazioni telefoniche quando sia stata omessa, da parte del pubblico ministero, la trasmissione non solo dei verbali delle conversazioni intercettate, ma anche delle trascrizioni sommarie e dei riferimenti riassuntivi previsti dall'art. 268, comma 2, c.p.p.