(massima n. 1)
Ai fini dell'utilizzabilitā dei risultati delle intercettazioni per l'emissione di una misura cautelare non č necessaria la trasmissione del verbale previsto dall'art. 268, comma primo, c.p.p., ma č sufficiente la trasmissione, con la richiesta del P.M., di una sommaria trascrizione del contenuto di esse o di un riferimento riassuntivo, come i c.d. brogliacci di ascolto.